Editori, piattaforme e AI: cosa cambia dopo la sentenza Meta-Agcom
La Corte Ue conferma che gli editori possono ottenere un equo compenso per l’uso online delle pubblicazioni giornalistiche e legittima il ruolo regolatorio di Agcom nelle trattative con le piattaforme. La decisione apre ora il confronto sul valore dei contenuti nell’era degli AI Overviews e dell’AI generativa
Avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale
La decisione dellaCorte di Giustizia dell’Unione europeanella causa C-797/23,Meta Platforms Ireland contro Agcom,chiude una lunga incertezza sull’articolo 15 della direttiva 2019/790 e apre un passaggio più complesso: la costruzione di unmercato regolato del contenuto informativo nell’epoca dell’intelligenza artificiale.
Il caso nasce dalla delibera AGCOM 3/23/CONS del 19 gennaio 2023, con cui l’Autorità ha adottato il regolamento di attuazione dell’articolo 43-bis della legge 633 del 1941. La norma, introdotta nel recepimento italiano dell’articolo 15 della direttivaCopyright,riconosce agli editori di pubblicazioni giornalistiche il diritto a un equo compenso per l’utilizzo online dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.
La disciplina italiana prevede obblighi di negoziazione e trasparenza a carico delle piattaforme, il divieto di penalizzare la circolazione dei contenuti editoriali durante le trattative e l’obbligo di fornire i dati necessari a calcolare la remunerazione. Ad Agcom attribuisce inoltreil potere di fissare i criteri per determinare il compenso,indicarne l’ammontare in caso di mancato accordo e sanzionare le inadempienze fino all’1% del fatturato.
Meta Platforms Ireland, come gestore di Facebook,ha impugnato la delibera davanti al Tar del Lazio.La società ha sostenuto che il sistema italiano avrebbe trasformato i diritti esclusivi previsti dall’articolo 15 in un semplice diritto alla remunerazione, svuotandone la natura preventiva.
Meta ha anche contestato la proporzionalità degli obblighi imposti alle piattaforme, ritenendo compressa la libertà d’impresa garantita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la società, i poteri assegnati ad Agcom avrebbero introdotto un soggetto terzo con prerogative regolatorie, decisorie, ispettive e sanzionatorie in un ambito che dovrebbe restare affidato alla libertà negoziale.
Con sentenza del 12 dicembre 2023,il Tar Lazio ha sospeso il procedimento e ha rimesso alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali.Nel giudizio sono intervenuti a sostegno della disciplina italiana laFieg, la Siae, il gruppo Gedi, il governo italiano e i governi di Belgio, Danimarca, Francia e Polonia.
La Grande Sezione della Corte si è pronunciata il 12 maggio 2026.I giudici di Lussemburgo hanno stabilito che un sistema di equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche è compatibile con il diritto dell’Unione, a condizione che la remunerazione rappresenti il corrispettivo economico dell’autorizzazione concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione e possa essere determinata da un’autorità nazionale quando le parti non trovano un accordo.
Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione dei diritti previsti dall’articolo 15 della direttiva 2019/790. Per la Corte si tratta didiritti esclusivi di natura preventiva,armonizzati in modo completo quanto al loro contenuto sostanziale. Gli Stati membri possono disciplinarne le modalità di attuazione, ma non possono ridurli a un mero diritto di compensazione.
La Corte chiarisce che ogni utilizzo che rientra nell’ambito dell’articolo 15 richiede il consenso preventivo del titolare. Gli editori conservano la facoltà di rifiutare l’autorizzazione oppure di concederla gratuitamente, anche attraverso licenze non esclusive. Allo stesso tempo,nessun obbligo di pagamento può sorgere per le piattaforme che non utilizzano contenuti giornalistici.
La sentenza non introduce una tariffa europea né impone un pagamento automatico. Legittima peròun modello regolatorio che consente agli Stati membri di intervenire quando la contrattazione tra editori e piattaforme non produce un equilibrio effettivo.
La Corte respinge l’idea che un simile impianto sia incompatibile con il diritto europeo.Il diritto d’autore dell’Unione, secondo i giudici, consente forme di intervento regolatorio nazionale quando sono proporzionate e mirano a ristabilire un equilibrio tra editori e piattaforme.
Il punto di partenza è l’asimmetria informativa e negoziale tra le parti. Le piattaforme, osserva la Corte, dispongono dei dati che permettono di stimare il valore economico dell’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche, compresi i ricavi generati o attesi. Da questa sproporzione derivauna debolezza strutturale degli editori, che giustifica obblighi di trattativa, divieti di penalizzazione della visibilità e doveri di trasparenza sui dati utili al calcolo del compenso.
Il sistema italiano, in questa lettura, non appare come un’eccezione, ma come una possibile applicazione coerente del quadro europeo sui diritti connessi degli editori.
La portata della sentenza diventa ancora più rilevante guardando all’evoluzione dei motori di ricerca e dei sistemi di AI generativa, a partire dagliAI Overviews di Google. In questo assetto il contenuto editoriale non viene solo indicizzato o collegato, ma sintetizzato e restituito come risposta autonoma, con una riduzione dell’accesso diretto alle fonti.
Il cambiamento tocca il modello economico dell’informazione.Cala il traffico verso i siti degli editori, cresce l’internalizzazione del contenuto dentro le piattaforme e si indebolisce il valore del click come unità economica del web. La questione del compenso, a quel punto, non riguarda più soltanto la visibilità dei contenuti, ma il loro sfruttamento come materia prima di risposte generate altrove.
La sentenza Meta-Agcom non affronta direttamente l’intelligenza artificiale generativa,ma fissa i principi entro cui il confronto sarà deciso. L’articolo 15 della direttiva 2019/790 esclude dal proprio ambito gli usi privati o non commerciali dei singoli utenti, i collegamenti ipertestuali e l’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi.
Gli AI Overviews non coincidono né con un link né con unosnippetminimale. Sono sintesi prodotte a partire da contenuti editoriali e offerte come risposta autonoma. Sul piano funzionale sostituiscono in parte la lettura della fonte e trattengono dentro la piattaforma il valore informativo.
Sul piano giuridico restano due letture contrapposte. La prima, favorevole agli editori, considerale sintesi AI una forma di riproduzione e messa a disposizione del pubblicoai sensi degli articoli 2 e 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, richiamati dall’articolo 15.In questo caso opererebbero i diritti esclusivi e il regime di equo compenso ricostruito dalla Corte.
La seconda, sostenuta dalle piattaforme, ritiene che le sintesi rielaborino l’informazione senza riprodurre testualmente le pubblicazioni e che possano quindi rientrare nell’eccezione degli estratti molto brevi, restare fuori dall’articolo 15 oppure essere ricondotte al diverso regime deltext and data miningprevisto dall’articolo 4 della stessa direttiva, conopt-outper i titolari dei diritti.
Un altro punto centrale della sentenza riguarda il bilanciamento tra diritti fondamentali. La Corte conferma che la libertà d’impresa delle piattaforme, tutelata dall’articolo 16 della Carta, può subire limitazioni quando entrano in gioco il diritto di proprietà intellettuale, previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, e la libertà e il pluralismo dei media, riconosciuti dall’articolo 11, paragrafo 2.
Per i giudici di Lussemburgo, il pluralismo dei media costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista. Questo passaggio rafforza la legittimità di interventi pubblici che non si limitano a regolare rapporti economici tra privati, ma mirano aproteggere l’infrastruttura informativa su cui si regge il dibattito pubblico.
La sentenza della Corte Uenon introduce un obbligo immediato di pagamento, ma conferma la legittimità di un sistema nel quale il compenso per l’uso dei contenuti editoriali può essere regolato e determinato da un’autorità pubblica in caso di mancato accordo.Resta fermo il diritto degli editori di autorizzare o vietare l’uso online delle proprie pubblicazioni, anche gratuitamente.
Il passaggio segna però qualcosa di più ampio. Insieme al precedente spagnolo su Meta e alla pressione crescente esercitata dai sistemi di AI generativa, la decisione sposta il baricentro del confronto: dal traffico come misura del valore al contenuto come bene economico autonomo. È su questo terreno che si giocherà la prossima partita tra editori, piattaforme e regolatori.
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