Convalida giuridica del modello italiano
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza C-797/23, ha confermato la compatibilità del modello italiano sull’equo compenso per le pubblicazioni giornalistiche online. La sentenza chiarisce la natura del diritto degli editori, il ruolo dell’AGCOM, gli obblighi informativi delle piattaforme e la proporzionalità delle sanzioni. Il modello italiano, basato sulla Direttiva DSM (2019/790/UE) recepita attraverso il D. Lgs. 177/2021, ha ricevuto un endorsement chiave da parte degli organi europei.
Origini del diritto e obiettivi normativi
In risposta a una crescente preoccupazione per la remunerazione inadeguata degli editori da parte delle grandi piattaforme digitali, il legislatore europeo ha introdotto l’Articolo 15 della Direttiva DSM. Questo stabilisce un diritto connesso per gli editori, permettendo loro di richiedere un equo compenso in caso di utilizzo online dei loro contenuti.
Il modello italiano ha recepito questa disciplina nazionalizzandola attraverso l’Articolo 43-bis inserito nella Legge sul Diritto d’Autore, istituendo il ruolo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per gestire eventuali controversie e fissare, in assenza di accordo, l’importo dell’equo compenso. In attuazione del legislativo, l’AGCOM ha pubblicato la Delibera 3/23/CONS, istituendo criteri di trasparenza e procedure per il calcolo del compenso.
Tensioni giuridiche e azioni di Meta
La contestazione maggiore si è riferita all’applicabilità del meccanismo italiano, dopo che Meta Platforms Ireland Ltd. ha impugnato la Delibera AGCOM 3/23/CONS davanti al TAR del Lazio. Il TAR ha sospeso l’applicazione della Delibera nei confronti di Meta e ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Nella sua sentenza, il TAR ha posto questioni cruciali alla Corte UE, tra cui:
- Qual è la natura del diritto concesso agli editori: si tratta di un diritto esclusivo o di un diritto a compenso?
- Ha legittimità regolamentare il potere dell’AGCOM di determinare l’importo dell’equo compenso in caso di stallo?
- Le sanzioni disciplinari previste per le piattaforme che omettono di fornire informazioni sono proporzionate?
Conferma giurisprudenziale del modello italiano
Con il parere di fine maggio 2026, la Grande Sezione della Corte di giustizia UE ha confermato la compatibilità del modello italiano con i principi europei, pur con alcune precisazioni. Il primo e più importante chiarimento riguarda la natura del diritto riconosciuto agli editori: la Corte ha confermato che il beneficio previsto dall’Articolo 15 della Direttiva DSM ha natura esclusiva, il che significa che i titolari possono vietare qualsiasi utilizzazione non autorizzata da parte terza.
Per la Corte, questa esclusività è fondamentale per evitare che i diritti siano diluiti, trasformandosi in mero diritto a compenso a posteriori. Questo rende chiaro che gli editori devono mantenere la facoltà di rifiutare l’autorizzazione o di concederla a titolo gratuito. Si tratta quindi di un diritto preventivo fondamentale.
Poteri dell’AGCOM e autonomia contrattuale
La Grande Sezione ha confermato anche che l’AGCOM ha legittimità a fissare l’importo dell’equo compenso in caso di mancato accordo, confermando la bontà della sua Delibera 3/23/CONS. Tuttavia, la Corte ha precisato che tali decisioni devono rimanere superabili, permettendo comunque alle parti di non stipulare il contratto o di pattuire un accordo differente da quanto fissato dall’autorità. In sostanza, l’AGCOM agisce come punto di riferimento per lo stallo negoziale, senza incidere sulla libera autonomia contrattuale.
Trasparenza e asimmetria informativa
Tra i punti più significativi della sentenza c’è il riconoscimento del problema strutturale che caratterizza il rapporto tra editori e piattaforme digitali: queste ultime dispongono di un vantaggio informativo considerevole in termini di dati economici chiave, che ne condizionano la negoziabilità in termini di remunerazione.
Le piattaforme, infatti, sono in possesso di dati economici rilevanti per la stima del valore dell’utilizzo online dei contenuti degli editori, come i ricavi generati o attesi. Per tale ragione, la Corte ha riconosciuto la legittimità dell’obbligo informativo imposto alle piattaforme: esse sono tenute a mettere a disposizione, su richiesta, tali informazioni per consentire agli editori di ottenere un compenso equo e trasparente.
Meccanismi sanzionatori e proporzionalità
Nell’ambito del rispetto di tale asimmetria, la Corte ha giustificato la legittimità del sistema sanzionatorio italiano, che prevede un obbligo per le piattaforme di fornire i dati economici necessari a determinare l’equo compenso. L’Articolo 43-bis, comma 12, della Legge sul Diritto d’Autore prevede una sanzione in caso di mancato rispetto di questa richiesta, che la Corte riconosce come necessaria per evitare che l’asimmetria possa compromettere il compito di ottenere il giusto compenso.
Futuro del modello europeo
La sentenza conferma quindi che il modello italiano non contraddice i principi UE e, anzi, si pone come esempio di come si possa riequilibrare il rapporto tra editoria tradizionale e piattaforme digitali. Al momento, il modello italiano può servire da modello per altri Paesi membri dell’UE e rappresenta una base solida per eventuali evoluzioni future in contesti normativi simili.
Implicazioni normative e operative
Il modello italiano, recepitore dell'esperienza di altri Paesi, si configura come un equilibrio delicato tra libertà negoziale e intervento di autorità. La sentenza UE lo ha sostenuto, pur indicando la necessità di non sovraccaricare regolatori e piattaforme con strumenti troppo invasivi. Si tratta quindi di un meccanismo progettato per garantire la sostenibilità finanziaria dei contenuti editoriali, senza alterare eccessivamente il mercato digitale internazionale.