contesto normativo e obiettivi della direttiva
la direttiva (ue) 2025/2450, pubblicata il 26 novembre 2025, sostituisce la direttiva 2009/38/ce e amplia la disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori nei gruppi multinazionali. l’obiettivo è garantire una rappresentanza collettiva più efficace a livello europeo, soprattutto in un contesto in cui le decisioni strategiche coinvolgono sempre più tecnologie digitali e intelligenza artificiale.
campo di applicazione e soglie operative
i comitati aziendali europei (cae) sono organismi transnazionali istituiti da un accordo negoziato tra la direzione centrale e una delegazione speciale di negoziazione (dsn) composta dai rappresentanti dei lavoratori dei vari paesi. la disciplina si applica alle imprese di dimensioni comunitarie che occupano almeno 1 000 lavoratori, con almeno 150 lavoratori in ciascuno di due o più stati membri, e ai gruppi di imprese che soddisfano requisiti analoghi. in italia, la materia è attualmente regolata dal d.lgs. 113/2012, che dovrà essere adeguato al recepimento della nuova direttiva.
tempistiche di recepimento e applicazione
gli stati membri devono recepire la direttiva entro il 1 gennaio 2028. le norme saranno operative dal 2 gennaio 2029, mentre alcune disposizioni transitorie, tra cui la soppressione di alcune esenzioni storiche, entreranno in vigore già dal 2 gennaio 2028.
definizione ampliata di “questione transnazionale”
uno degli elementi centrali della riforma è il nuovo criterio per qualificare una questione come transnazionale. la direttiva stabilisce che una questione è transnazionale quando interessa l’impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese nel loro complesso, oppure almeno due imprese o stabilimenti in almeno due stati membri diversi. la rilevanza transnazionale può essere soddisfatta in due modi:
- quando si può ragionevolmente prevedere che le misure proposte incidano sui lavoratori dell’impresa o del gruppo in più di uno stato membro;
- quando si può ragionevolmente prevedere che le misure incidano sui lavoratori di uno stato membro e che le conseguenze di tali misure si ripercuotano su lavoratori di almeno un altro stato membro.
questa definizione non menziona esplicitamente l’intelligenza artificiale o i “sistemi tecnologici”, ma la sua elasticità consente di includere, per interpretazione, l’introduzione di soluzioni di IA decise a livello di casa madre e destinate a più sedi europee.
implicazioni per l’introduzione di IA e sistemi digitali
per i gruppi che pianificano il roll‑out di strumenti di intelligenza artificiale per la selezione, la valutazione delle prestazioni o l’organizzazione del lavoro, la fase di implementazione dovrà essere preceduta da un’informazione e consultazione obbligatoria con il cae. questo significa che la decisione non potrà essere presa unilateralmente dalla direzione centrale; dovrà essere presentata al cae, che potrà chiedere chiarimenti, valutare gli impatti sui posti di lavoro e proporre eventuali misure di mitigazione.
sanzioni e responsabilità economiche
per rafforzare l’effettività delle tutele, la direttiva impone agli stati membri di prevedere sanzioni pecuniarie effettive, dissuasive e proporzionate in caso di violazione degli obblighi di informazione e consultazione. le sanzioni saranno calibrate sulla gravità, sulla durata e sull’elemento soggettivo dell’inadempimento, oltre che sul fatturato dell’impresa. inoltre, è esplicitato che la direzione centrale deve farsi carico delle spese per gli esperti – anche legali – sia nella fase di negoziazione dell’accordo cae sia nei procedimenti giudiziari volti a far valere i diritti previsti dalla direttiva.
interazione con la normativa nazionale sul controllo a distanza
nel dibattito sull’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, l’articolo 4 dello statuto dei lavoratori è spesso al centro dell’attenzione perché disciplina l’informativa e le garanzie individuali per l’introduzione di strumenti di controllo a distanza. la riforma dei cae, invece, opera su un piano complementare: quella della rappresentanza collettiva transnazionale. quando la decisione di introdurre un sistema digitale o di IA è presa a livello di gruppo e riguarda lavoratori di più paesi europei, le tutele previste dallo statuto dei lavoratori e quelle del cae si sommano, senza che una escluda l’altra.
passi consigliati per le imprese italiane
in vista del recepimento italiano entro il 1 gennaio 2028, le imprese con un cae già costituito – o tenute a costituirne uno – possono iniziare subito a verificare i seguenti punti:
- mappare gli accordi cae esistenti e confrontarli con i criteri di informazione preventiva e consultazione introdotti dalla nuova direttiva;
- identificare i progetti di adozione di IA o di sistemi digitali in corso e valutare se rientrano nella definizione di “questione transnazionale”;
- pianificare una tempistica per la rinegoziazione degli accordi, tenendo conto dei lunghi cicli di negoziazione che coinvolgono direzioni centrali e rappresentanze dei lavoratori di più paesi;
- definire un budget per le spese di consulenza legale ed esperti tecnici, ora obbligatorio a carico della direzione centrale;
- stabilire un protocollo interno di comunicazione con il cae per le future decisioni relative a IA, garantendo la partecipazione tempestiva dei rappresentanti.
la sovrapposizione tra l’aggiornamento normativo e i progetti di IA rende questo processo più di un semplice adempimento formale: è un’opportunità per ridisegnare in modo coerente la governance della consultazione transnazionale e per prevenire controversie future.
conclusioni
la direttiva (ue) 2025/2450 rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e partecipazione dei lavoratori nei gruppi multinazionali, soprattutto in un’epoca in cui le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale stanno trasformando i modelli organizzativi. le imprese italiane devono avviare subito le attività di verifica e adeguamento, poiché i tempi di rinegoziazione sono lunghi e le sanzioni previste saranno proporzionate al fatturato dell’azienda. solo con una pianificazione anticipata sarà possibile coniugare le esigenze di innov