I. L’agente IA come mandatario: quando la macchina firma un contratto in tuo nome
Chiedere a un assistente digitale di prenotare un volo o di ordinare forniture equivale, dal punto di vista giuridico, a conferire un mandato a un terzo. L’articolo 1984 del codice civile definisce il mandato come “l’atto con cui una persona dà a un’altra il potere di fare qualcosa per il mandante e in suo nome”. Il robot, non essendo una persona giuridica, agisce come strumento del soggetto che lo ha attivato.
Secondo l’articolo 1998 del codice civile, il mandante è tenuto a “eseguire gli impegni contrattati dal mandatario, secondo il potere che gli è stato conferito”. Se il mandato è stato superato – per esempio, il bot ha prenotato una destinazione diversa da quella richiesta – il mandante può rifiutare di ratificare l’ordine e contestarlo, a condizione di dimostrare l’istruzione originaria. Perciò è fondamentale conservare l’intera cronologia delle richieste formulate all’assistente.
Formazione del contratto tramite clic automatici
L’articolo 1114 del codice civile stabilisce che l’offerta deve contenere gli elementi essenziali del contratto e manifestare la volontà dell’autore di essere vincolato. Il prezzo visualizzato su un sito è un’offerta; la conferma trasmessa dall’agente digitale equivale a un’accettazione che lega il mandante.
La giurisprudenza conferma questo approccio: nella sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 2025 (n. 23‑10.896), la camera commerciale ha ribadito che “una persona non può essere impegnata su base di mandato apparente se la credenza del terzo nei poteri del presunto mandatario non era legittima”. Un venditore deve quindi verificare, in caso di ordini anomali (importi elevati, orari insoliti, indirizzi sconosciuti), che il potere sia effettivamente conferito dal cliente. Il mancato controllo può comportare la condivisione della responsabilità.
Responsabilità dell’impresa quando il dipendente usa l’agente
Se un dipendente utilizza l’assistente per acquistare forniture o rinnovare un abbonamento usando il conto aziendale, la società è direttamente obbligata. Il fornitore di buona fede può far valere il contratto, e il pagamento senza contestazione costituisce una ratifica tacita ai sensi dell’articolo 1998. Il datore di lavoro potrà rivolgersi al dipendente solo sul piano disciplinare o di responsabilità, a condizione di aver predisposto regole interne (limiti di spesa, convalida da parte di un superiore, lista fornitori autorizzati). In assenza di tali regole, il dipendente può sostenere di aver agito nei limiti delle proprie attribuzioni, rendendo difficile una repressione.
Una misura preventiva efficace consiste nell’assegnare all’agente un conto d’acquisto dedicato, con carta a limiti bassi e notifiche automatiche al dirigente per ogni ordine. In tal modo il “superamento di potere” diventa immediatamente visibile e contestabile prima della spedizione.
II. Prova del contratto e obblighi informativi del venditore
Una volta che l’agente ha confermato la transazione, le tracce elettroniche hanno la stessa forza probatoria di un documento cartaceo. L’articolo 1366 del codice civile attribuisce all’e‑mail, al PDF e al registro di sistema “la stessa forza probante dell’escritto su supporto cartaceo”, purché sia possibile identificare l’autore e garantire l’integrità del contenuto.
Il bonifico d’ordine, il riepilogo visualizzato prima della conferma e la mail di conferma costituiscono scritti che impegnano il mandante, a condizione che il conto sia stato debitamente autenticato. L’articolo 1367 aggiunge che la firma, anche se elettronica, “identifica l’autore e manifesta il suo consenso”. La spunta della casella “accetto i termini e le condizioni”, anche se effettuata dall’assistente, equivale a firma digitale delle condizioni contrattuali.
È consigliabile conservare tutti i numeri di ordine, le schermate dell’interfaccia e le comunicazioni ricevute, perché in caso di controversia il giudice confronterà l’istruzione originale con l’ordine effettivamente registrato.
Obblighi di trasparenza del venditore
Il venditore continua a rispettare gli obblighi di informazione previsti dal diritto dei consumatori, indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia assistito da un bot. L’articolo L. 221‑5 del Codice del consumo impone di fornire, in maniera chiara e comprensibile, le informazioni essenziali (caratteristiche del bene o del servizio, prezzo, spese aggiuntive, modalità di pagamento e di esecuzione) prima della conclusione del contratto a distanza.
Un sito che non rispetta queste indicazioni può essere sanzionato, ma il difetto di informazione non annulla automaticamente il contratto se il cliente (o il suo agente) ha comunque accettato l’offerta correttamente. Tuttavia, l’omessa o fuorviante informazione può costituire una violazione dei diritti del consumatore e generare il diritto di recesso.
III. Cosa fare quando l’agente commette un errore
Le situazioni più frequenti includono: prenotazione di un volo con nome errato, ordine di prodotto sbagliato o sottoscrizione involontaria di un abbonamento. In tutti i casi, la procedura di annullamento e rimborso segue le regole del diritto contrattuale e del consumo.
- Intervento tempestivo: avvisare il venditore entro i termini stabiliti (di solito 14 giorni per il diritto di recesso) è fondamentale; più si tarda, più difficile sarà dimostrare che l’errore è stato causato dall’agente e non da una volontà successiva del cliente.
- Documentazione delle istruzioni: fornire le richieste originali (screenshot, conversazioni con l’assistente) aiuta a provare che l’ordine non rispecchia la volontà del mandante.
- Rifiuto di ratifica: se il cliente non ratifica l’accordo, può ricorrere all’annullamento per “eccesso di potere” del mandatario, ai sensi dell’articolo 1998.
- Ricorso al venditore: la maggior parte dei siti prevede un canale di assistenza per correggere errori di ordine; la legge impone la restituzione del pagamento se il bene non è stato ancora spedito o se il servizio non è stato avviato.
- Azioni legali: se il venditore rifiuta il rimborso, il cliente può adire le vie giudiziarie, facendo leva sul principio della buona fede contrattuale e sull’onere della prova spettante al venditore per dimostrare che l’ordine è stato correttamente accettato.
IV. Responsabilità dell’editore del software IA
L’editore dell’assistente digitale non è direttamente responsabile dei contratti stipulati, perché la legge non attribuisce personalità giuridica a un algoritmo. Tuttavia, l’Unione europea ha introdotto il Regolamento sull’IA (Regolamento (UE) 2021/XXXX) che impone obblighi di trasparenza, affidabilità e verifica dei sistemi ad alto rischio.
Se l’IA è classificata come “alto rischio” per la gestione di transazioni economiche, l’editore deve garantire:
- informazioni chiare all’utente su quali decisioni l’IA è in grado di prendere autonomamente;
- meccanismi di intervento umano (human‑in‑the‑loop) per le operazioni che comportano obbligazioni pecuniarie;
- tracciabilità delle attività dell’algoritmo per consentire una verifica post‑evento.
Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, l’onere di risarcimento se si dimostra che la difettosa progettazione dell’IA ha facilitato l’errore.
V. Best practice per utenti e imprese
Per minimizzare i rischi, le parti coinvolte dovrebbero adottare le seguenti misure:
- Definizione di policy interne: le aziende devono stabilire regole scritte sull’uso di assistenti IA per gli acquisti, includendo limiti di spesa, flussi di approvazione e registri di audit.
- Controllo delle credenziali: gli account utilizzati dall’assistente devono essere protetti da autenticazione a due fattori e da password complesse per evitare usi fraudolenti.
- Attivazione di notifiche: ricevere avvisi via email o SMS per ogni ordine confermato permette di intervenire rapidamente in caso di errore.
- Conservazione dei log: salvare le schermate di richiesta, le risposte dell’IA e le conferme di ordine costituisce prova in caso di contestazione.
- Formazione del personale: i dipendenti devono essere istruiti sui limiti dell’agente digitale e sulla procedura da seguire in caso di risultato inatteso.
VI. Conclusioni
L’avvento degli agenti basati su intelligenza artificiale generativa trasforma la modalità con cui si stipulano contratti di consumo e di impresa. Sebbene la legge non riconosca personalità giuridica al robot, il mandato conferito dall’utente è pienamente efficace: il contratto generato è un “contratto ordinario” che vincola chi lo ha lanciato. Gli errori dell’agente sono gestibili attraverso i rimedi già presenti nel diritto dei contratti, del mandato e della tutela dei consumatori, ma richiedono una tempestiva documentazione e, preferibilmente, l’intervento di un umano prima della finalizzazione dell’operazione.
Le imprese devono adottare politiche di governance rigorose per controllare l’uso degli assistenti IA, mentre gli editori di software devono rispettare le norme europee di trasparenza e sicurezza. Solo così sarà possibile sfruttare le potenzialità dell’IA generativa senza incorrere in controversie costose e in incertezza giuridica.